Sentenza

Infortunio subito da un calciatore: il Tribunale di Savona condanna il Comune di Noli a risarcire oltre 40 mila euro

I fatti risalgono al 10 novembre 2019 quando, durante un incontro ufficiale di calcio del Campionato di Seconda Categoria B – L.N.D. presso il campo sportivo “Carlo Mazzucco”

Generico agosto 2024

Noli. Il Comune di Noli è stato ritenuto l’esclusivo responsabile per l’infortunio subito da un calciatore durante un incontro ufficiale di calcio del Campionato di Seconda Categoria B – L.N.D. presso il campo sportivo “Carlo Mazzucco” di Noli,  il 10 novembre 2019. Il Tribunale di Savona ha condannato l’ente a risarcire all’atleta più 40mila euro, oltre le spese legali .

Il calciatore N.B., all’epoca tesserato per la Polisportiva Nolese R.G. 1946 – 2001, a seguito di un contatto con un avversario, era stato sbalzato nella parte laterale del terreno di gioco, infortunandosi gravemente.

In particolare, l’atleta era andato a collidere contro la rete di recinzione dell’impianto, cadendo sopra un canale di scolo delle acque meteoriche in cemento, privo di canalina di copertura. Il giocatore aveva subito la frattura dello spiroide e dell’omero del braccio destro: lesioni che avevano reso necessario un intervento chirurgico.

Per questi fatti, il calciatore ha citato in giudizio il Comune di Noli, ente proprietario dell’impianto, assumendo che le lesioni fossero conseguenza della mancata manutenzione straordinaria dell’impianto di gioco ed il Comune, a propria volta, ha citato in giudizio la Polisportiva Nolese R.G. 1946 – 2001, sostenendo che, in forza di convenzione sottoscritta, la manutenzione del campo di calcio fosse di competenza dell’Associazione Sportiva. 

Il legale del calciatore, l’avvocato. Umberto Luzi di Finale Ligure si dichiara soddisfatto per l’esito della causa: “Arriviamo a questa sentenza dopo un processo lungo, che ha comportato  ben due consulenze tecniche d’ufficio. Il Comune di Noli si è sempre difeso assumendo che l’infortunio fosse conseguenza di un normale scontro di gioco riconducibile, quindi, alla cosiddetta scriminante sportiva, per cui i partecipanti ad una competizione accetterebbero il rischio di subire i danni eventualmente sofferti ad opera di un competitore e rientranti nella normale alea del gioco agonistico”.

“In realtà, all’esito della consulenza tecnica disposta dal Tribunale, è emerso che  il campo non fosse conforme alle normative di settore, in quanto mancante la griglia di chiusura della canaletta in cemento armato per lo scolo delle acque meteoriche e, quindi, non vi fosse conformità tra il progetto esecutivo e le opere realizzate”, conclude.

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